IL TERRITORIO
Arte & Cultura
Enogastronomia
Album Fotografico
Per il Turista
 
STORIA & AMBIENTE » ARTICOLO CIDIC
Titolo: Un contratto dotale del 1805
Data: 18/04/2004 Autore: ester.pilosio [cidic]
Questo articolo è stato letto: 44 volte
Un contratto dotale del 1805

Nell’archivio di Renzo Colussi (Socolari) è conservato un interessante contratto dotale compilato da un suo avo, Antonio, e datato in San Lorenzo (di Arzene) il 27 aprile 1805. Verosimilmente Antonio Colussi svolgeva una funzione affine a quella di un pubblico ufficiale dal momento che venne convocato dalle parti per redigere un documento di una certa rilevanza, passibile di registrazione notarile.


In calce alla carta in questione si firma infatti: “Io Antonio Colussi ò scritto la presente ricercatto delle parti”. Inutile sottolineare che in un piccolo centro periferico com’era San Lorenzo all’epoca, coloro che sapevano scrivere e anche redigere documenti come questo si dovevano contare sulle dita di una mano o addirittura chiamare da paesi limitrofi, com’è avvenuto in questo caso. Nel contratto Giovanni Maria Bertoia, padre della sposa “volendo dare un contrasegno di affettuosa condiscendenza della di lui figlia col consegnare in conto e nome di dotte li seguenti mobili...” stabilisce “che vengano consegnati al d.to (detto) Lorenzo Sposo”, pure Bertoia, una serie di beni mobili per la ragguardevole cifra di lire 1.184 e 65 Soldi. L’elenco, composto di 41 voci, comprende un letto completo di biancheria e coperta di lana, numerosi capi di vestiario e persino “6 fili di perle bianche con il cuor d’argento” e un “paro di orecchini d’oro con sua perlo”, questi ultimi del valore di ben 36 Lire. Si tratta evidentemente di famiglie appartenenti ad un buon ceto, o quantomeno benestanti, e a questo proposito è da notare che la famiglia della sposa si era preoccupata di far stimare i beni dotali da “domino Santo Marchi, Sarto in Castions di Gorizia”. Ci pare infine interessante sottolineare la formula con cui si chiude la carta: “Tutti li sopra nominatti mobili, sonno ricevutti dal surifferito sposo per la somma la quale viene da esso asicuratta, e garantitta, soppra tutti li mobili, è ...di esso Lorenzo prometendo quella di sempre mantenere sotto la generale obbligazione da ogni suo avere nella più ampia, e valida forma, e colla condizione che la d.tta sposa, che idio non voglia senza prole in questo caso, resta obbligatto esso di quella (la dote) restituire giusto le leggi Patrie e consuetudine...” Diritto e consuetudine infatti, stabilivano che nel caso di unioni che si fossero rivelate sterili, la dote doveva essere restituita nella sua interezza alla famiglia della sposa. Se qualcosa si fosse nel frattempo usurato o non fosse stato comunque più disponibile al momento della restituzione, lo sposo doveva corrispondere il medesimo valore in denaro o in altri beni di equipollente valore.

Tratto da : Quaderni Casarsesi - n.6 maggio 2000 Ci.D.I.C.

Link correlato all'articolo 
www.cidic.it
Invia l'articolo ad un amico 
Vostra e-mail:
e-mail amico :

© 2003 Associazione Pro Casarsa della Delizia - http://www.procasarsa.org