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STATUTO
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ART. 21 - ESTINZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità cui all'art. 13 dello Statuto nella parte dedicata alle Assemblee straordinarie.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni sociali di proprietà, al netto degli oneri passivi, saranno devoluti al Comune di Casarsa della Delizia.
Si applica il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto.
ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 23 - VARIE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto con esso compatibili e ad esso applicabili
ART. 24 - NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente statuizione, comunque denominata, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea appositamente convocata.
1 componenti degli organi sociali eletti nell'ultima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi stessi prima dell'approvazione del presente Statuto, rimangano in carica sino alla scadenza temporale prevista dalle disposizioni dei precedente Statuto

© 2003 Associazione Pro Casarsa della Delizia - http://www.procasarsa.org