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 STATUTO |
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| ART. 21 - ESTINZIONE |
La durata dell'Associazione
è illimitata.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea con le modalità cui
all'art. 13 dello Statuto nella parte dedicata alle
Assemblee straordinarie.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni sociali
di proprietà, al netto degli oneri passivi, saranno
devoluti al Comune di Casarsa della Delizia.
Si applica il divieto di cui all'ultimo comma dell'art.
5 dello Statuto. |
| ART. 22 - MODIFICHE
STATUTARIE |
Il presente Statuto
può essere modificato solamente dall'Assemblea
dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. |
| ART. 23 - VARIE |
Per quanto non
espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono
le norme del Codice Civile, in quanto con esso compatibili
e ad esso applicabili |
| ART. 24 - NORME
TRANSITORIE
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Il presente Statuto
annulla e sostituisce integralmente ogni precedente
statuizione, comunque denominata, con decorrenza dal
giorno successivo a quello di approvazione da parte
dell'Assemblea appositamente convocata.
1 componenti degli organi sociali eletti nell'ultima
Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi
stessi prima dell'approvazione del presente Statuto,
rimangano in carica sino alla scadenza temporale prevista
dalle disposizioni dei precedente Statuto |
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