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STATUTO
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ART. 16 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento, è sostituita dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere eletto più anziano di età.
Il Presidente ha, unicamente al Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
In casi particolari di assoluta urgenza, il Presidente può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire alla prima seduta al fine di promuovere la relativa ratifica.
ART. 17 - IL SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Consiglio e redige i verbali delle relative riunioni.
Al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione, oltre che al disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche, provvede di regola il Segretario oppure uno o più Soci, nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo anche fra i non componenti dello stesso.
ART. 18 - IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea ed ha il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta l'anno, ed occasionalmente la contabilità sociale.
Esso verifica, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa.
Tra i suoi membri nomina il Presidente, che dovrà firmare il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le dichiarazioni dei redditi. In caso di suo impedimento, ne assume le funzioni il Sindaco più anziano d'età.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente- o del suo facente funzioni
1 Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
ART. 19 - IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno non deve essere Socio.
Sono eleggibili coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno d'età alla data della votazione
Tra i suoi membri il Collegio nomina il Presidente. In caso di suo impedimento, ne assume le funzioni il membro più anziano d'età
Al collegio dei Probiviri è demandato il compito dì decidere sui reclami dei Soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di violazioni della norme statutarie e in materia disciplinare.
Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso delibererà con l'astensione del componente interessato
In caso di parità di voti, prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.
il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitra amidhevo,íe compositore, giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura e pronunzia lodi inappellabili.
ART. 20 - ANNO SOCIALE
L'anno sociale coincide con l'anno solare

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