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 STATUTO |
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| ART. 16 - IL
PRESIDENTE |
Il Presidente è
eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo nella
sua prima seduta.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in
caso di impedimento, è sostituita dal Vice Presidente
o, in mancanza di questi, dal Consigliere eletto più
anziano di età.
Il Presidente ha, unicamente al Consiglio Direttivo,
la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione
e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
In casi particolari di assoluta urgenza, il Presidente
può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari
nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi
al Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire
alla prima seduta al fine di promuovere la relativa
ratifica. |
| ART. 17 - IL
SEGRETARIO |
Il Segretario assiste
il Consiglio e redige i verbali delle relative riunioni.
Al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione,
oltre che al disbrigo delle funzioni burocratiche e
tecniche, provvede di regola il Segretario oppure uno
o più Soci, nominati, su proposta del Presidente,
dal Consiglio Direttivo anche fra i non componenti dello
stesso. |
| ART. 18 - IL
COLLEGIO SINDACALE |
Il Collegio Sindacale
è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea
ed ha il compito di esaminare periodicamente, almeno
una volta l'anno, ed occasionalmente la contabilità
sociale.
Esso verifica, almeno ogni tre mesi, la consistenza
di cassa.
Tra i suoi membri nomina il Presidente, che dovrà
firmare il conto consuntivo, il bilancio di previsione
e le dichiarazioni dei redditi. In caso di suo impedimento,
ne assume le funzioni il Sindaco più anziano
d'età.
In caso di parità di voti, prevale quello del
Presidente- o del suo facente funzioni
1 Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza diritto di voto. |
| ART. 19 - IL
COLLEGIO DEI PROVIBIRI |
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea,
di cui almeno uno non deve essere Socio.
Sono eleggibili coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo
anno d'età alla data della votazione
Tra i suoi membri il Collegio nomina il Presidente.
In caso di suo impedimento, ne assume le funzioni il
membro più anziano d'età
Al collegio dei Probiviri è demandato il compito
dì decidere sui reclami dei Soci avverso ai provvedimenti
del Consiglio Direttivo in materia di violazioni della
norme statutarie e in materia disciplinare.
Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente
del Collegio, esso delibererà con l'astensione
del componente interessato
In caso di parità di voti, prevale quella del
Presidente o del suo facente funzioni.
il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare
alle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità
di arbitra amidhevo,íe compositore, giudica ex
bono et aequo senza formalità di procedura e
pronunzia lodi inappellabili. |
| ART. 20 - ANNO
SOCIALE |
L'anno sociale
coincide con l'anno solare |
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