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STATUTO
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ART. 8 - FINANZIAMENTO
I proventi coi quali l'associazione provvede alle proprie attività sono:
1) le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
2) i contributi di privati ed Enti pubblici e privati;
3) i proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali,
4) le eventuali donazioni.
E' fatto divieto di distribuzione di utili, anche in natura, nel corso della vita dell'associazione e in caso di sua cessazione.
ART. 9 - CANONI SOCIALI
L'appartenenza all'Associazione per il Socio Ordinario e la Sostenitore è subordinata al pagamento annuale di una quota sociale il cui ammontare, che per i Soci Sostenitori a mente dell'ultima comma dell'art. 4 dello Statuto non può essere inferiore al quintuplo della quota ordinaria, è deliberato dal Consiglio Direttivo.
La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello della sua delibera previa ratifica dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il pagamento della quota sociale annua è consentito sino all'ultimo giorno di marzo di ciascun anno, i nuovi Soci debbono pagare la prima quota sociale contestualmente alla domanda di ammissione. In caso di mancato accoglimento della domanda, la quota verrà restituita insieme alla comunicazione di cui all'art. 5 dello Statuto
ART. 10 – DIMISSIONI – DECADENZA PER MOROSITA’
Le dimissioni del Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio e non potrà essere riammesso, salvo che le dimissioni non siano state presentate per comprovati e giustificati motivi. La decadenza dei Soci inadempienti per il mancato pagamento della quota sociale entro l'ultimo giorno di marzo di ciascun anno viene constatata d'ufficio con decorrenza retroattiva dal 10 gennaio dell'anno per il quale si è reso inadempiente, senza necessità dì delibera del Consiglio Direttivo e senza obbligo di avviso alla parte.
Per la riammissione si dovranno seguite le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Statuto. Il Socio dimissionario e/o decaduto per tre volte non può più essere ammesso alla procedura di cui all'art. 5 del presente Statuto
ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Soci possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea;
C) espulsione;
L'ammonizione scritta viene inflitta, per lievi mancanze disciplinari relative all'art. 7 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
La sospensione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, viene inflitta, per le mancanze disciplinari più gravi relative all'art. 7 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
L'espulsione viene comminata per atti gravemente lesivi della dignità, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione o dei Soci e per la violazione prevista dalla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto. Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti. Per i Soci espulsi si applica l'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto.
1 provvedimenti di sospensione di espulsione non possono essere adottati senza aver sentito l'interessato, salvo che questi, senza giustificato motivo, non si presenti.
Il Socio dovrà essere convocato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio Direttivo.
Entra trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, che avviene con lettera raccomandata, il Socio potrà presentare, per iscritto a mezzo raccomandata, ricorso al Collegio dei Probiviri, chiedendo di essere ascoltato anche con l'assistenza di uno o due Soci
Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi trenta giorni, dispone l'audizione del Socio, qualora richiesta, convocandolo a mezzo raccomandata e successivamente delibera- a maggioranza semplice.
L'esito della decisione deve essere comunicato al Consiglio Direttivo e al Socio.
Il provvedimento di espulsione è in ogni caso immediatamente esecutivo anche in pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri
Le cariche sociali elettive durano tre anni e sono gratuite. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri hanno però il diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse esclusivo dell'ente
I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

© 2003 Associazione Pro Casarsa della Delizia - http://www.procasarsa.org