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 STATUTO |
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| ART. 8 - FINANZIAMENTO |
I proventi coi
quali l'associazione provvede alle proprie attività
sono:
1) le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
2) i contributi di privati ed Enti pubblici e privati;
3) i proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali,
4) le eventuali donazioni.
E' fatto divieto di distribuzione di utili, anche in
natura, nel corso della vita dell'associazione e in
caso di sua cessazione. |
| ART. 9 - CANONI
SOCIALI |
L'appartenenza
all'Associazione per il Socio Ordinario e la Sostenitore
è subordinata al pagamento annuale di una quota
sociale il cui ammontare, che per i Soci Sostenitori
a mente dell'ultima comma dell'art. 4 dello Statuto
non può essere inferiore al quintuplo della quota
ordinaria, è deliberato dal Consiglio Direttivo.
La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale
successivo a quello della sua delibera previa ratifica
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il pagamento della quota sociale annua è consentito
sino all'ultimo giorno di marzo di ciascun anno, i nuovi
Soci debbono pagare la prima quota sociale contestualmente
alla domanda di ammissione. In caso di mancato accoglimento
della domanda, la quota verrà restituita insieme
alla comunicazione di cui all'art. 5 dello Statuto |
| ART. 10 –
DIMISSIONI – DECADENZA PER MOROSITA’ |
Le dimissioni del
Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità
di Socio e non potrà essere riammesso, salvo
che le dimissioni non siano state presentate per comprovati
e giustificati motivi. La decadenza dei Soci inadempienti
per il mancato pagamento della quota sociale entro l'ultimo
giorno di marzo di ciascun anno viene constatata d'ufficio
con decorrenza retroattiva dal 10 gennaio dell'anno
per il quale si è reso inadempiente, senza necessità
dì delibera del Consiglio Direttivo e senza obbligo
di avviso alla parte.
Per la riammissione si dovranno seguite le disposizioni
di cui all'art. 5 del presente Statuto. Il Socio dimissionario
e/o decaduto per tre volte non può più
essere ammesso alla procedura di cui all'art. 5 del
presente Statuto |
| ART. 11 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI |
I Soci possono
essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea;
C) espulsione;
L'ammonizione scritta viene inflitta, per lievi mancanze
disciplinari relative all'art. 7 dello Statuto, dal
Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
La sospensione temporanea, di durata non superiore a
sei mesi, viene inflitta, per le mancanze disciplinari
più gravi relative all'art. 7 dello Statuto,
dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
L'espulsione viene comminata per atti gravemente lesivi
della dignità, dell'immagine e degli interessi
dell'Associazione o dei Soci e per la violazione prevista
dalla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto. Essa viene
deliberata dal Consiglio Direttivo col voto favorevole
di almeno due terzi dei Consiglieri presenti. Per i
Soci espulsi si applica l'ultimo comma dell'art. 5 dello
Statuto.
1 provvedimenti di sospensione di espulsione non possono
essere adottati senza aver sentito l'interessato, salvo
che questi, senza giustificato motivo, non si presenti.
Il Socio dovrà essere convocato con lettera raccomandata
almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio
Direttivo.
Entra trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
che avviene con lettera raccomandata, il Socio potrà
presentare, per iscritto a mezzo raccomandata, ricorso
al Collegio dei Probiviri, chiedendo di essere ascoltato
anche con l'assistenza di uno o due Soci
Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi trenta
giorni, dispone l'audizione del Socio, qualora richiesta,
convocandolo a mezzo raccomandata e successivamente
delibera- a maggioranza semplice.
L'esito della decisione deve essere comunicato al Consiglio
Direttivo e al Socio.
Il provvedimento di espulsione è in ogni caso
immediatamente esecutivo anche in pendenza del ricorso
al Collegio dei Probiviri. |
| ART. 12 - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE |
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri
Le cariche sociali elettive durano tre anni e sono gratuite.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo,
del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri
hanno però il diritto al rimborso delle spese
vive sostenute nell'interesse esclusivo dell'ente
I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale
e del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
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